PEC obbligatoria per le imprese individuali già iscritte entro il 30 giugno 2013
L’
art. 5 del DL 179/2012 (Sviluppo bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC.
Entro il 30 giugno 2013 anche le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane dovranno comunicare il proprio indirizzo di PEC per non incorrere in sanzioni pecuniarie (art. 2630 CC).
Per le imprese individuali alla prima iscrizione, non indicare l’indirizzo PEC , comporterà la sospensione della domanda stessa (annullamento della domanda se non integrata entro i quarantacinque giorni successivi).
Dal 1° luglio 2013, la comunicazione telematica (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici) tra Imprese e Pubbliche Amministrazioni potrà essere effettuata esclusivamente tramite PEC, fatti salvi i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.
Entro aprile 2013 presso il Ministero per lo Sviluppo sarà inoltre istituito l'INI-PEC, l’elenco pubblico nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti, al quale potranno accedere PA, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere la casella PEC di interesse.
Ogni cittadino potrà indicare alla PA un proprio indirizzo PEC che sarà inserito nella costituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale, ove dichiarato.
L’introduzione del concetto di domicilio digitale del cittadino tramite il nuovo articolo 3-bis inserito nel corpo del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), indica la Posta Elettronica Certificata come mezzo di comunicazione privilegiato nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.