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PEC - Posta Elettronica Certificata puntoZeri

L’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in vigore dal 20 ottobre 2012, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa.
Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC .


 
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Registro Imprese: PEC obbligatoria per tutte le aziende!
Casella entro il 30 giugno 2013 per le imprese individuali già iscritte

L’art. 5 del DL 179/2012 (Sviluppo bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo, già previsto dall'art. 16 c.6 del Decreto Legge 185/2008 per liberi professionisti e imprese costituite in forma societaria, di comunicare il proprio indirizzo PEC: entro il 30 giugno 2013 dunque anche le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane saranno tenute a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2630 del Codice Civile. Per le imprese individuali alla prima iscrizione, la mancata indicazione dell'indirizzo PEC determinerà la sospensione della relativa domanda fino alla sua integrazione (o comunque entro quarantacinque giorni dalla presentazione, altrimenti la domanda si considererà come non presentata). Dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra Imprese e Pubbliche Amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente tramite PEC in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica. Questa è l'ulteriore motivazione che sta alla base del nuovo articolo 6 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) dettato dall'art. 5 del Decreto Legge. Entro aprile 2013, sarà inoltre istituito presso il Ministero per lo Sviluppo economico l'INI-PEC, ovvero l'indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti. Si tratterà dell'elenco pubblico al quale potranno accedere PA, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere la casella PEC di interesse, per presentare istanze, dichiarazioni e dati nonché per il semplice scambio di informazioni e documenti. L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata come mezzo di comunicazione privilegiato nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni emerge anche dalla nozione di domicilio digitale del cittadino introdotta dal nuovo articolo 3-bis inserito nel corpo del CAD. Ogni cittadino potrà infatti indicare alla PA un proprio indirizzo PEC che sarà inserito nella costituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale, ove dichiarato.

Le sansioni per mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese

Le imprese, individuali o in forma societaria, che presentano la domanda per l’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, sono tenute ad indicare, nella domanda di iscrizione, anche il proprio indirizzo PEC. L’obbligo è stato istituito con due differenti atti normativi:

Le norme prevedono anche un diverso regime in funzione del tipo di impresa:

  • nel caso in cui una società non comunichi il proprio indirizzo PEC, l’art. 16 del DL 185/2008, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (come modificato dall'art. 9, della Legge 11 novembre 2011, n. 180) , ha previsto la sospensione della domanda da parte dell'ufficio del registro per tre mesi, in attesa che la richiesta sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
  • nel caso in cui sia un’impresa individuale a non aver comunicato l’indirizzo di posta certificata l’art. 5 del Decreto Crescita 2.0 prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione sospenda la domanda per un periodo di 45 giorni entro cui è possibile integrare la domanda con questa informazione. Decorso inutilmente questo termine la domanda si intende non presentata.
 
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PEC Email Certificata per Ditte Individuali, Aziende, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni è obbligatoria ai sensi della Legge. Attiva adesso la Tua PEC!

La PEC - Posta Elettronica Certificata è un sistema di Posta Elettronica o e-mail (acronimo di Electronic Mail) nel quale è data al mittente documentazione Elettronica, a valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
Attiva la PEC"Certificare" su valore legale l'invio e la ricezione, i due momenti sostanziali nella trasmissione dei documenti informatici, significa fornire al mittente, tramite il proprio gestore di Posta, una ricevuta costituente prova legale di avvenuta spedizione del messaggio ed eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna più l'esatta indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata di legge (periodo 30 mesi), consente la riproduzione, ad identico valore legale - giuridico, come ricevute.
Il Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n.2 data 28/01/2009, ha introdotto l'obbligo alle Società, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni di fornirsi di una casella PEC - Posta Elettronica Certificata a valore legale. L'articolo 16 c.6 prevede oltre alla classica "sede fisica" (presso le società viene identificata attraverso l'indicazione address nel Registro Imprese), venga affiancata una "sede Elettronica", appunto la Posta PEC, presso cui potranno essere recapitati tutti gli atti e i documenti a valore legale della email Certificata. La PEC - Posta Elettronica Certificata è un sistema di trasporto di documenti informatici a valore legale la quale presenta molte similitudini al servizio di posta Elettronica tradizionale, più la possibilità di ottenere un riscontro certo, a valore legale, di avvenuta consegna - messaggio al destinatario.
In altre parole, l’email Certificata fornisce all'iter di trasmissione Elettronica valore uguale a quello della notifica a mezzo posta raccomandata in tutti casi previsti dalla legge. La PEC - Posta Elettronica Certificata è indicata soprattutto nell’effettuare comunicazioni "ufficiali" dove il mittente necessita: prova invio e ricevimento (o meno) messaggio da parte del destinatario.

Attraverso la PEC - Posta Elettronica Certificata, i messaggi a valore legale, saranno raccolti dal Gestore autorizzato iscritto all’elenco pubblico CNIPA (Centro Nazionale Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni), che li racchiude in una busta virtuale e vi applica una firma Elettronica a valore legale in modo da garantire inalterabilità e provenienza. Attraverso una casella di email Certificata PEC è comunque possibile inviare e ricevere messaggi di posta Elettronica standard.
Si può accedere al servizio email Posta Certificata sia attraverso un client di posta Elettronica tradizionale, sia navigando nel web sul portale WebMail PEC. Nel caso in cui il mittente perda le ricevute dei messaggi di Posta Elettronica Certificata PEC inviati, potrà contare sul Gestore il quale conserverà traccia di tutti i messaggi inviati e ricevuti (valore legale periodo minimo di 30 mesi), potendo quindi riprodurre le ricevute di Posta mantenendone inalterato il valore legale e giuridico.
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